Trovare parcheggio, sopratuttto nelle grandi città, è diventato sempre più difficile, tanto che ormai il tempo speso per parcheggiare si mette in conto nelle tempistiche per presentarsi a un appuntamento e arrivare puntuale. Così capita sempre più spesso di vagare in cerca di un punto in cui lasciare la propria auto e, quando si crede di averlo trovato, vedere una sedia che lo occupa. La sedia è l’ostacolo più comune, ma si possono vedere anche cassette, grossi sassi e altri oggetti di vario genere, lì posizionati da proprietari di negozi o appartamenti nelle vicinanze per assicurarsi di trovare sempre il parcheggio libero.
Cosa dice la legge in proposito? È lecito occupare il suolo pubblico con oggetti di varia natura solo per non dover cercare parcheggio?
Per prima cosa andiamo a controllare il codice della strada: al suo interno infatti vi è una sezione che vieta l’occupazione della sede stradale. In particolare a interessarci è l’articolo 20, che non lascia spazio a dubbi e chiarisce il tutto:
“sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.”
In poche parole non è possibile occupare nessuna parte della carreggiata con oggetti improvvisati, il tutto riferito a: autostrade, indipendentemente che siano urbane o extraurbane (strade di tipo A); strade extraurbane principali (strade di tipo B); strade extraurbane secondarie (C); strade urbane di scorrimento (D); strade urbane di quartiere (E); o strade locali, ovvero strade urbane o extraurbane che non fanno parte degli altri tipi (strade di tipo F). La sanzione amministrativa prevista per i trasgressori è un pagamento di una somma in denaro che può variare dai 168 ai 674€.
In alcuni casi è addirittura il codice penale a farla da padrone, in particolare l’articolo 633, che punisce, a querela della persona offesa:
“Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”
Ovvero chiunque commetta il reato di invasione di terreni o edifici, punendo il trasgressore con una multa da 103 a 1032€ e con la reclusione che può arrivare anche fino ai 2 anni. Tuttavia per arrivare a tali sanzioni è necessario qualcosa in più di un ostacolo a bordo strada. Infatti è necessario che il trasgressore intenda realizzare un’occupazione stabile del suolo stradale, quindi è un caso estremo che si applica solo se l’ostacolo è rappresentato da qualcosa di fisso, come ad esempio dei paletti di metallo muniti da catena, utili a conservare il parcheggio per il trasgressore.