Tutti sappiamo che un lavoratore, durante la sua attività, può subire un infortunio. Questo è considerato “infortunio lavorativo” anche quando il lavoratore si fa male nel tragitto casa-lavoro. In questo caso l’infortunio si chiamerà “In Itinere”. Ma a prescindere dalla tipologia, il lavoratore deve rimanere a casa nel periodo di malattia per guarire e rientrare al lavoro in piena forma.
Ma per chi vuole fare il furbetto e cercare di ingannare il sistema, la vita sta diventando davvero dura! Infatti il lavoratore in infortunio che durante l’assenza svolge un altro lavoro, può essere licenziato per giusta causa. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con una recente sentenza.
Nel caso in questione il dipendente era stato coinvolto in un grave incidente mentre si recava al lavoro e, come certificato dal medico dell’INAIL, avrebbe dovuto riprendere il servizio dopo 18 mesi. Ma in questo periodo aveva lavorato nella farmacia della moglie con regolarità (sei ore al giorno, ogni giorno), per la maggior parte del tempo in piedi, servendo i clienti, rilasciando scontrini e parlando con i rappresentanti. Si trattava quindi di un lavoro stancante che avrebbe potuto pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.
La Corte ha sentenziato che l’espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce una grave violazione disciplinare, sia perché il lavoratore è mancato dal lavoro, sia perché ha rischiato di allungare i tempi di guarigione e di conseguenza il rientro in servizio.
Ma la parte interessante è un’altra: il datore di lavoro può far accertare lo stato di malattia mandando una visita fiscale, ma nulla gli vieta di effettuare ulteriori accertamenti per dimostrare che il suo lavoratore fosse occupato in un’altra attività. Il motivo che spinge il datore a licenziare per giusta causa un suo dipendente che lavora per altri nel periodo di malattia dovrà essere dimostrato in giudizio con prove concrete.
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