Stiamo andando ad acquistare la nostra prima auto e, dopo essere entrati nella concessionaria e aver deciso colore e modello, ci viene chiesto di firmare un contratto preliminare di compravendita. Ma di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli!
Il contratto preliminare di compravendita è un accordo che prevede diritti e doveri di entrambe le parti, sia dell’acquirente che del venditore. Si dovranno quindi rispettare una serie di oneri affinché, nel momento del contratto definitivo, tutto vada liscio.
Questa tipologia di contratto è la più usata per comprare beni di alto valore come un immobile o un’auto. Le due parti si impegnano per iscritto, a pena di nullità, con efficacia vincolante tra loro. Questo significa che entrambi si assumono l’obbligo a stipulare un altro contratto, il contratto definitivo di compravendita, con il quale unicamente avverrà il trasferimento di proprietà.
È bene precisare che se il preliminare riguarda un immobile, la sua proprietà non si trasferisce con questo contratto, ma attraverso un atto pubblico redatto da un notaio. Tuttavia, all’interno del preliminare, potrebbe essere inserita una clausola che prevede il possesso immediato dell’immobile o del bene. Precisiamo che il significato giuridico di possesso e di proprietà è profondamente diverso, nonostante nel linguaggio comune tendono ad essere confusi.
Stipulare il contratto preliminare di compravendita
Quando si stipula un contratto preliminare è estremamente importante che questo sia esaminato da una persona competente, al fine di evitare spiacevoli sorprese, sia per il venditore sia per l’acquirente, anche perché l’accordo deve contenere gli elementi essenziali del contratto e quelli accessori.
Tra gli elementi che il preliminare deve contenere ci sono:
- Il termine per la stipula del contratto definitivo;
- L’ammontare del pagamento di una somma di denaro, variabile a seconda dei casi, che di solito viene chiamata caparra confirmatoria o acconto prezzo. Anche qui stiamo attenti a non confondere la definizione dei due termini, perché le conseguenze giuridiche sono diverse e potrebbero rivelarsi lesive per gli interessi di una delle due parti.
Tra gli oneri che le due parti si assumono, il più importante riguarda l’ipotesi in cui, per inerzia di una delle parti, non si dovesse procedere al contratto definitivo. In questo caso il nostro ordinamento mette a disposizione vari strumenti di tutela, primo tra questi l’azione di adempimento coattivo ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile (esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre). Così facendo si può citare in giudizio la parte inadempiente e ottenere una sentenza che si “sostituisca” al consenso dell’altra parte e disponga il trasferimento coattivo del bene.
Un altro rimedio è quello della risoluzione del contratto. Il nostro ordinamento (ex art. 1453 c.c.) consente di sciogliersi dal contratto per mezzo di una pronuncia del giudice che stabilirà la risoluzione del contratto. In aggiunta è possibile chiedere, oltre alla restituzione del versato (se è l’acquirente ad agire) in virtù del preliminare (ad esempio la restituzione dell’immobile che era stato consegnato immediatamente), anche il risarcimento del danno, che però dovrà essere provato con le regole ordinarie.
Se invece è stata pagata una caparra confirmatoria, la parte adempiente potrà dichiarare di recedere e chiedere la restituzione del doppio della caparra (se è la parte che l’ha data) o trattenerla (se è la parte che l’ha ricevuta).
Come abbiamo visto, il contratto preliminare è molto complesso e, se non redatto in maniera completa, potrebbe nascondere brutte sorprese. Noi di Spazio Legale siamo a tua completa disposizione per ogni chiarimento in merito! Contattaci!