Termine di grazia: ecco cosa fare per l’affitto in mora!

Sempre più famiglie decidono di andare a vivere in affitto. La causa principale di questa tendenza sono le condizioni di lavoro precarie che non permettono di accendere un mutuo, le stesse che ci portano poi a non riuscire a pagare l’affitto. In questo caso la legge ci mette a disposizione il termine di grazia. Ecco tutti i dettagli!

Se stiamo per essere sfrattati a seguito dell’ennesima mensilità non pagata, a nostra tutela possiamo sfruttare il termine di grazia. La disciplina delle locazioni è contenuta nelle disposizioni del Codice Civile (artt. 1571 – 1614) e nelle leggi n.392/1978 e n.431/1998 e successive modifiche. L’art. 55 della legge n. 392/1978 prevede che:

“Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore (inquilino), può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.”

Tale disciplina non è però applicabile alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, come ad esempio uno stabile in affitto utilizzato per attività industriali, artigianali o commerciali.

La possibilità per l’inquilino di farne richiesta rappresenta uno degli aspetti pratici salienti dell’intera procedura di sfratto per morosità e testimonia la tendenza del legislatore a tutelare la posizione dell’inquilino nell’ambito del rapporto di locazione.

La concessione del termine di grazia, tuttavia, non è automatica e necessita di una comparsa di costituzione nel procedimento giudiziale instaurato dal proprietario e, per poter essere concesso, il giudice deve valutare che sussistano le ragioni che hanno giustificato la morosità.

Per ottenerla è necessario rivolgersi a professionisti che possano redigere una comparsa di costituzione nella quale siano evidenziate le ragioni di disagio che giustificano lo stato di morosità e permettere al giudice di concedere il termine di grazia.

Solo in determinati casi di grave e comprovato disagio in cui versa l’inquilino o la sua famiglia, il termine di grazia può essere pari a 120 giorni. Anche in questo caso bisogna rappresentare lo stato di disagio con una documentazione adeguata.

Fino alla scadenza del termine, l’inquilino ha la possibilità di sanare la morosità per evitare lo sfratto. Se il giudice fissa una nuova udienza successiva alla data di scadenza e valuta che la morosità persiste, non può che dichiarare lo sfratto.

Sebbene sia evidente che la legge cerca di tutelare l’inquilino, va detto che questi ha la possibilità di effettuare il versamento in udienza (o entro il termine di grazia eventualmente concesso) al massimo per tre volte nell’arco di un quadriennio. Una volta esaurite queste possibilità, l’ulteriore richiesta di sfratto verrebbe senz’altro convalidata. Noi di Spazio legale siamo a tua completa disposizione per le valutazioni in merito e per un’adeguata difesa in caso di sfratto. Contattaci!

La redazioneTermine di grazia: ecco cosa fare per l’affitto in mora!