Il tema della misurazione del gas radon ha causato tanti dubbi e incertezze ai commercianti delle attività aperte al pubblico. Cosa è il gas radon e chi sono i soggetti interessati? Cerchiamo di mettere un po’ d’ordine e di fare chiarezza sull’argomento!
La Regione Puglia ha recepito la Direttiva Euratom 59/2013 e ha pubblicato la L.R. n. 30 del 03/11/2016 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato”, che si applica a tutti gli edifici destinati all’istruzione (compresi asili nido e scuole materne) e agli edifici non destinati all’istruzione e aperti al pubblico, con esclusione di quelli residenziali.
Cos’è il gas radon?
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale derivato dal decadimento dell’uranio. Si trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce. Essendo un gas radioattivo, può risultare cancerogeno se inalato. Inodore e insapore, il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo.
L’esposizione a tale agente cancerogeno nei luoghi chiusi aumenta il rischio di contrarre un tumore polmonare, ma l’entità del rischio dipende dalla concentrazione di radon a cui si è esposti e dalla durata dell’esposizione. La principale fonte di questo gas è il terreno, ma altre fonti possono essere anche i materiali da costruzione.
Chi deve avviare le misurazioni?
Ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon sono gli esercenti delle attività aperte al pubblico, con una superficie superiore a 20 mq poste al piano terra, seminterrato e interrato (anche se in affitto!).
La misurazione deve essere avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale (09 novembre 2017), da svolgere su base annuale in due distinti semestri. Una volta effettuate si dovrà trasmettere gli esiti, entro un mese dalla conclusione del rilevamento, al comune interessato e ad ARPA Puglia.
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero Febbraio 2019), il comune provvede a intimare, tramite un’ordinanza, la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni. In caso di scadenza del termine, verrà revocata l’agibilità all’attività.
Come avviene la rilevazione?
Le linee guida stabiliscono l’installazione minima di un rilevatore (dosimetro) ogni 100 mq accessibili al pubblico. Alla fine del primo semestre di esposizione, il dispositivo dovrà essere sostituito e inviato per effettuare le analisi di laboratorio.
Noi di Spazio Legale siamo a tua completa disposizione per un’analisi della situazione. Contattaci!