Quante volte ci ripetiamo: “ok do solo una sbirciatina su FB per vedere quanti MI PIACE ha ricevuto il mio post”
Bisogna fare attenzione, però, a non distrarsi sul posto di lavoro!
Ed infatti, la passione oramai dilagante per i social può avere conseguenze di non poco conto, soprattutto se non si riesce a contenerla sul proprio posto di lavoro.
La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha ritenuto legittima la causa di licenziamento di una segretaria di uno studio medico che, lavorando part time ed utilizzando il computer dell’ufficio, ha effettuato 4.500 accessi su Facebook in soli 18 mesi.
Galeotta la cronologia che il datore di lavoro aveva prontamente controllato e che non lasciava alcun dubbio sull’uso inappropriato del pc ad opera della propria dipendente durante ben tre delle ore di lavoro giornaliere!
A seguito del provvedimento adottato nei propri confronti, la donna, ritenendo di aver sempre svolto le proprie mansioni correttamente, provvedeva ad impugnare il licenziamento sostenendo, a sua volta, di aver subito da parte del titolare dello studio medico una violazione della privacy.
Ricordiamo che in caso di licenziamento per giusta causa, per poter stabilire se la lesione del vincolo fiduciario sia tale da giustificare tale massima sanzione disciplinare, il giudice deve valutare la gravità dei fatti addebitati al lavoratore e la proporzionalità fra gli stessi e la sanzione inflitta. Ebbene, nel caso che ci occupa, la Cassazione ha ritenuto LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO IN QUESTIONE, ESCLUDENDONE LA NATURA RITORSIVA O DISCRIMINATORIA e, respingendo i ricorsi proposti dalla donna, ha quindi confermando in via definitiva il verdetto d’appello pronunciato nei confronti della stessa, ritenendo la gravità del comportamento «in contrasto con l’etica comune» e condannandola anche alle spese di giudizio.
Pur se non sempre il numero elevato di accessi è sinonimo di perdita di tempo sul posto di lavoro, in questo caso, atteso l’elevato numero di accesso ai social, il comportamento della dipendente è stato ritenuto idoneo a pregiudicare il rapporto fiduciario con il titolare dello studio medico, indipendentemente dall’eventuale correttezza delle mansioni svolte dalla stessa.
Dunque, ATTENZIONE ALL’USO CHE SI FA DELLA RETE SUL POSTO DI LAVORO: una compulsiva e irrefrenabile consultazione dei social può costituire un comportamento particolarmente grave tale da fa venir meno uno degli elementi essenziali del rapporto lavorativo, e giustificarne, così, la cessazione mediante licenziamento.
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