CARTELLE ESATTORIALI NON PAGATE? SI RISCHIA IL FERMO DELL’AUTO!

 

 

La notifica di una cartella esattoriale riguardante il mancato pagamento di tributi o tasse di varia natura (ad esempio, IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, Canone TV, ecc. nonché multe relative ad infrazioni al Codice della Strada), è una circostanza da non sottovalutare. Trascorsi 60 giorni dalla stessa, infatti, senza essersi attivati per pagare, rateizzare oppure ottenere la sospensione o l’annullamento del debito, l’Agente della Riscossione è tenuto per legge al compimento di ulteriori azioni per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori. Tra le procedure che è possibile attivare, a garanzia delle somme non pagate, c’è il fermo amministrativo dell’auto del debitore, tramite iscrizione di tale provvedimento nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Cos’è il preavviso di fermo?

Prima di procedere con l’iscrizione, al debitore viene inviato un preavviso per consentire di regolarizzare la propria posizione. Il fermo amministrativo, infatti, deve essere preceduto, dalla comunicazione del preavviso di fermo. Si tratta di un atto nel quale dovranno essere riportati i seguenti elementi: la natura del debito, l’importo dovuto e l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale e la prova della sua notifica. Trascorso inutilmente il termine di 20 giorni senza che il debitore abbia regolarizzato la propria posizione o richiesto la rateizzazione o sospensione, si procederà con l’iscrizione del fermo amministrativo al PRA che diventerà effettivo senza necessità di ulteriore comunicazione al debitore: dunque spetta al debitore controllare che tutto sia in regola!

Cosa accade a seguito dell’iscrizione del fermo amministrativo?

Una volta iscritto il fermo sul nostro veicolo, la disponibilità dello stesso sarà limitata fino a quando non saremo in grado di saldare il nostro debito e di ottenere, pertanto, la cancellazione dell’iscrizione dal PRA. Nel frattempo, non potremo più demolire o esportare il veicolo in questione né circolare con esso, né il PRA potrà radiarlo. Le medesime attività non saranno possibili nemmeno nel caso riuscissimo a vendere il veicolo successivamente all’iscrizione del fermo. Perseverare nel mancato pagamento del debito contratto significherà, inoltre, correre un ulteriore grave rischio: l’ente concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo!

Attenzione: non potrà procedersi al fermo amministrativo in due casi:

  • Trasporto di persone diversamente abili: l’agente della riscossione non procede all’iscrizione del fermo amministrativo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili e, laddove il fermo risultasse già iscritto, provvede alla sua cancellazione presentando apposita istanza ed allegando la documentazione necessaria per attestare l’utilizzo del veicolo per tale tipo di trasporto.

  • Veicolo strumentale all’attività di impresa o della professione esercitata entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo, qualora il veicolo oggetto dello stesso sia di proprietà e il suo utilizzo abbia rilevanza per l’attività d’impresa o professionale, è possibile presentare apposita istanza allegando la documentazione necessaria per attestare la strumentalità del veicolo.

L’atto di preavviso di fermo è impugnabile, nel termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, in quanto spesso risulta essere l’unico atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell’autoveicolo, atto che potrebbe fondarsi su tributi ormai prescritti e, dunque, risultare illegittimo.

Ti trovi in questa spiacevole situazione? contattaci. Ti diremo come fare.

http://www.spaziolegale.com

La redazioneCARTELLE ESATTORIALI NON PAGATE? SI RISCHIA IL FERMO DELL’AUTO!