DIVIETO ASSOLUTO DI INGRESSO IN UNA PUBBLICA SPIAGGIA AI CANI: ORDINANZA ILLEGITTIMA!

“Vengo anch’io? No tu no….” recitava un verso di un divertente.

E ricorda molto quello che, fino a poco tempo fa, accadeva nel momento in cui decidevamo, a malincuore, di lasciare in casa i nostri amici a quattro zampe per recarci al mare o, in casi estremi, rinunciavamo alla vacanza attesa l’effettiva difficoltà di trovare luogo accessibile anche per loro.

In molte parti d’Italia, infatti, la possibilità di portare il proprio cane in spiaggia veniva esclusa, molto spesso, con un’ordinanza comunale che ne impediva categoricamente l’accesso, tanto da indurci a cambiare la meta delle nostre vacanze.    

IL CASO: su tale scia, anche il Comune di Latina intendeva impedire, durante il periodo estivo, l’ingresso dei cani in spiaggia, anche se con museruola e guinzaglio, durante il periodo estivo ( 1° maggio – 30 settembre), prevedendo solo il loro accesso esclusivamente agli stabilimenti balneari a pagamento i cui concessionari avessero creato delle apposite zone a ciò deputate.       

LA RISPOSTA DEL TAR LAZIO:  ebbene, tale ordinanza è stata ritenuta illegittima dal Tar Lazio, con la recente sentenza n. 176/2019, in quanto scelta «irragionevole e illogica», e, pertanto, annullata!  Vi sono, infatti, chiare indicazioni regionali che attribuiscono ai Comuni il potere di individuare tratti di spiaggia da destinare all’accoglienza dei cani e che vengono dettate proprioin occasione della predisposizione del Piano di utilizzo degli arenili.  Una generica motivazione avente ad oggetto la tutela dell’igiene nelle spiagge non può in alcun modo vietare l’accoglienza degli animali di compagnia, in maniera assoluta!                                                                                                                                                   

QUALI LIMITAZIONI? É compito di tali enti, pertanto, adeguarsi e attrezzarsi – compresa la possibilità di individuare lidi a loro riservati – con ingresso, in ogni caso, gratuito –  al fine di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza.                                                                                                                                             Al più, così come indicato nella sentenza n. 225/2014 emessa dal Tar Calabria,  valutando una possibile limitazione dell’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite e/o interdette allo stesso e sempre gratuitamente, è possibile evitare che chi non può permettersi l’accesso ad aree riservate ed a pagamento possa essere, di fatto, discriminato.

Pur restando, quindi, la possibilità per il Comune di vietare la discesa di animali in spiaggia, affinché il provvedimento sia legittimo esso deve essere motivato e concretamente volto a consentire anche ai nostri animali di godere di una giornata di sole al mare indicando valide alternative!                                                                                                                                Hai la necessita di avere un parere più dettagliato?

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La redazioneDIVIETO ASSOLUTO DI INGRESSO IN UNA PUBBLICA SPIAGGIA AI CANI: ORDINANZA ILLEGITTIMA!