RIDERS E CONSEGNE A DOMICILIO

CONSEGNE A DOMICILIO: TUTELA NORMATIVA DEI RIDERS

Ordinare una pizza a domicilio, o qualsiasi altro genere di cibo, tramite una telefonata oppure utilizzando semplici applicazioni mobili, è una comodità a cui spesso non sappiamo rinunciare. Per poter finalmente gustare ciò che abbiamo ordinato, però, è necessario attendere che il fattorino, c.d. rider, suoni alla nostra porta.

CHI SONO I RIDERS?

Si tratta ciclofattorini che, con l’utilizzo di un velocipede o di un veicolo a motore, effettuano concretamente la consegna presso il nostro domicilio. La gestione del rapporto di lavoro può avvenire attraverso una piattaforma multimediale e un applicativo per smartphone.

IL CASO 

Alcuni riders avevano stipulato con una nota azienda, che mette in contatto i ristoranti con i clienti finali attraverso una apposita applicazione, contratti di “collaborazione coordinata e continuativa”. Essi, però, lamentavano la mancanza di tutela prevista per quei lavoratori che, pur essendo formalmente autonomi, sono di fatto fortemente coordinati con l’organizzazione delle imprese.

IL RIDER È UN LAVORATORE DIPENDENTE?

L’attività dei riders non è compatibile con il lavoro subordinato per le ragioni messe in evidenza dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1663 /2020. A ben guardare, infatti, essa non presenta il requisito dell’obbligatorietà né prevede l’esercizio di qualsiasi potere disciplinare. In termini di tempo, inoltre, essa prevede un impegno poco rilevante, non essendo superiore mediamente a 20 ore settimanali.

Nel caso in esame, però, considerate le seguenti circostanze specifiche:

  • il lavoro del rider era organizzato su turni, in zone e compiendo itinerari stabiliti dalla committente;
  • i tempi di consegna erano stabiliti dalla stessa, con riferimento quantomeno ai limiti massimi di consegna, ossia 30 minuti dalla presa in carico del prodotto (pena l’applicazione di una penale)

si è stabilito che quella del rider è un’attività etero-organizzata dalla committente, con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

LA POSIZIONE DELLA CORTE

Tale attività è, pertanto, riconducibile alle “collaborazioni organizzate dal committente” la cui tutela è prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e che si collocano tra il rapporto di lavoro subordinato e la collaborazione prevista dall’art. 409, n. 3, c.p.c. (la cosiddetta co.co.co.). Pur restando un lavoratore autonomo, al ciclofattorino andranno applicate le tutele del lavoro subordinato, previdenza compresa. La direzione, dunque, è quella di garantire una tutela omogenea anche a quelle forme di lavoro, che oscillano tra autonomia e subordinazione, nate nel nuovo contesto socio-economico caratterizzato dall’utilizzo, sempre più diffuso, delle nuove tecnologie.

Per ulteriori info: www.spaziolegale.com

 

 

 

 

 

La redazioneRIDERS E CONSEGNE A DOMICILIO