Quando un reato cade in prescrizione, si sta implicitamente dicendo che è come se non fosse accaduto. Tutti gli effetti penali e le multe che vi erano correlate non sono più validi e l’autore può uscirsene penalmente pulito, senza preoccupazioni. Questo è quello che comunemente è inteso come “prescrizione”. Ma ovviamente, giuridicamente parlando è un po’ più complicato di così e si applica a reati, ma anche ai diritti. Ecco la prescrizione in ogni suo dettaglio!
Partiamo dal concetto che non tutti i diritti hanno durata illimitata nel tempo. Questo significa che molti di essi, specie quelli di natura economica, se non vengono esercitati per lungo tempo cadono in prescrizione e cioè non possono essere più richiesti.
La prescrizione, pertanto, non altro che l’estinzione del diritto che si verifica quando il titolare omette di esercitarlo per tutto il tempo previsto dalla legge.
Alcune volte, molto rare in verità, può succedere che il debitore paghi il dovuto anche se scaduto. Ma questo non fa parte degli obblighi giuridici, ma solo morali (ad esempio: Tizio deve restituire dei soldi, ma sono passati ormai 20 anni. Tizio decide di pagare ugualmente perchè moralmente si sente obbligato! Ma il creditore di Tizio mai e poi mai avrebbe potuto obbligarlo a pagare!). È il caso di precisare che chi paga un debito prescritto perchè si sente moralmente obbligato non potrà mai chiedere la resituzione di quanto dato!
A prima vista potrebbe apparire ingiusto il fatto che la legge sanzioni il titolare di un diritto per il semplice fatto di non averlo esercitato per un tempo più o meno lungo. Si pensi a chi subisce un incidente stradale e poi non fa causa entro 2 anni: in tal caso, dopo la scadenza del termine non potrebbe più chiedere il risarcimento. La prescrizione serve principalmente per non far vivere i debitori con la paura che dopo moltissimi anni il creditore si attivi per pretendere prestazioni ormai dimenticate.
Alcuni diritti, però, non cadono in prescrizione. si pensi al diritto al voto, tema di scottante attualità, o al diritto di proprietà per cui, se il proprietario non si reca mai in casa propria, non per questo la perde. Ma ci sono delle eccezioni, come il diritto di usucapione di cui parleremo in altro articolo.
In generale la prescrizione si compie in 10 anni (è quella che viene definita “prescrizione ordinaria”). Solitamente, dunque, il creditore avrà 10 anni di tempo per esercitare il proprio diritto a riscuotere una somma, salvo che si tratti di un diritto per il quale è previsto un termine più lungo o più breve.
La legge stabilisce che il termine di prescrizione si inizia a calcolare dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (ad esempio: Tizio presta dei soldi all’amico Caio tramite un assegno con la data odierna. Il termine dei 10 anni inizierà a decorrere oggi!)
Quindi se ci accorgiamo di avere un credito ormai da quasi dieci anni e il debitore non ha ancora pagato, ci conviene o notificare una citazione in causa al debitore o, più semplicemente, gli si può inviare una lettera di diffida, intimandogli espressamente di adempiere al proprio obbligo. Tale intimazione scritta si chiama costituzione in mora. Essa non può avvenire oralmente, con sms o anche in presenza di testimoni: è necessaria la forma scritta e ne serve la prova (è preferibile la raccomandata a.r. o la posta elettronica certificata).
E così, per effetto dell’interruzione, inizia a decorrere da capo un nuovo periodo di prescrizione. Ciò significa che si avrà altrettanti anni di tempo (10 o 5, a seconda dei casi) per far valere il diritto. Hai un diritto o un dovere che pensi sia prescritto? Contattaci! Ti diremo come risolvere i tuoi problemi!