La morte rappresenta una normalissima fase della vita di ognuno di noi.
A seguito della dipartita di un individuo, oltre alle conseguenze di natura fisica della morte, si aprono delle incombenze che permetteranno il trasferimento dei beni – lasciati dal defunto – agli eredi.
L’accettazione dell’eredità è, pertanto, un atto fondamentale ai fini dell’acquisto della qualità di erede e può essere espressa o tacita.
Ma attenzione: chi accetta l’eredità NON PUO’ PIU’ TORNARE INDIETRO E RINUNCIARE.
La rinuncia, al contrario, è un atto che deve essere effettuato con dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del Tribunale.
Ed infatti non sempre una eredità è conveniente, perché come si ereditano le “cose buone” (esempio: soldi, proprietà ed altro) si ereditano le “cose cattive” (debiti ect. etc..)
Prima di accettare l’eredità, però, i futuri eredi possono vedersi obbligati al disbrigo di alcune pratiche dei beni del defunto che non possono essere rinviate.
Ogni azione, però deve essere mirata esclusivamente ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO ( esempio: lavori urgenti indifferibili per evitare il crollo di una casa del defunto)
Una precisazione: gli atti fiscali, come ad esempio la presentazione della dichiarazione di successione, presentata da un parente, non comportano l’accettazione dell’eredità.
L’accettazione dell’eredità può essere anche TACITA e cioè quando il chiamato all’eredità compie degli atti con i beni del defunto che presuppongono implicitamente la qualifica di erede (esempio: riscuotere canoni di locazione del defunto)
Bisogna fare attenzione quando si ha il possesso dei beni del defunto e non si è ancora accettata l’eredità. Il fatto stesso di non far nulla, limitandosi a conservare l’eredità, non mette al riparo il futuro erede. Infatti c’è un articolo del codice civile (485 c.c.) che dice espressamente che “il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità e, qualora non rispetti tale termine, è considerato erede puro e semplice”.
Questa norma serve ad evitare che vi sia un possesso prolungato dei beni del defunto che porterebbe, comunque alla confusione con quelli del chiamato all’eredità.
Pertanto, se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni del defunto, deve fare un inventario per indicare quelli che sono i beni del defunto e, quindi, per tenerli separati da quelli propri.
Questa materia è, per molti versi, complicata e strutturata in modo tale da garantire non solo gli eredi futuri, ma anche le altre persone (ad esempio i creditori) che possono vantare dei diritti sui beni del defunto e che non devono subire un pregiudizio dai chiamati all’eredità che non si decidono ad accettare.
È opportuno, pertanto, rivolgersi a personale specializzato che possa fornire una consulenza completa sulle problematiche di una apertura della successione e per evitare che ci si possa ritrovare eredi senza neanche accorgersene e con esposizioni debitorie che possono rovinare la vita dell’ignaro erede.
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