CONSENSO INFORMATO: UN MODULO PRESTAMPATO NON BASTA!

 

 

Uno tra i momenti più delicati che ci troviamo ad affrontare, prima di essere sottoposti a un intervento chirurgico, è sicuramente quello in cui veniamo a conoscenza dei rischi che lo stesso comporta.

Tale tema, particolarmente scivoloso e dibattuto, è stato oggetto della recente sentenza n. 23328/2019 emessa dalla Corte di Cassazione.

IL CASO

Una paziente, a seguito di alcuni interventi chirurgici, lamentava di aver subito danni dovuti al forte dolore fisico e psichico causato dagli stessi e, per tale ragione, decideva di citare in giudizio il medico che li aveva eseguiti. Secondo la donna, a fronte di una diagnosi non grave, costui la induceva a sottoporsi ad un’operazione chirurgica, sostenendo che si sarebbe trattato di un intervento poco rischioso. In sala operatoria, però, la paziente veniva colta da una forte emorragia che la vedeva costretta a subire, il giorno dopo, un secondo intervento. I forti dolori avvertiti successivamente rendevano perciò necessario un terzo intervento, in assenza di preventiva sottoscrizione del consenso informato, che comprometteva del tutto la situazione clinica della stessa tanto da non potervi più porre rimedio successivamente.

È POSSIBILE POTER ESTENDERE IL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO AL PRIMO INTERVENTO ANCHE ALLE OPERAZIONI SUCCESSIVE?

Sul punto, la Corte ribadisce che non basta la sottoscrizione di un modulo prestampato e dal contenuto generico, ma occorre che il sanitario fornisca informazioni dettagliate al paziente. Esse devono consentire allo stesso la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento chirurgico, nonché dei risultati conseguibili, dei rischi e possibili conseguenze negative. Il consenso deve essere acquisito, altresì, anche in occasione dei successivi interventi e, dato il carattere riparatorio e l’esito non necessariamente risolutivo degli stessi, la preventiva informazione deve essere maggiormente dettagliata!

Il paziente deve essere messo al corrente della patologia determinata dal primo intervento e delle prospettive che possono effettivamente conseguirsi con la successiva operazione chirurgica.

CHE TIPI DI DANNI POSSONO DERIVARE DALLA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI INFORMARE IL PAZIENTE?

Tale violazione, da parte del medico, può comportare: – un danno alla salute, quando sia possibile ritenere che il paziente, se fosse stato correttamente informato, non si sarebbe sottoposto all’intervento evitando, così, di subirne le conseguenze invalidanti; – un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, nel momento in cui, a causa del deficit informativo, il paziente abbia patito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute.

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DRONI E PRIVACY

DRONI IN VOLO: RIPRENDERE DALL’ALTO RISPETTANDO LA PRIVACY

Il notevole incremento dell’utilizzo dei droni, “sistemi a pilotaggio remoto” (c.d. “SAPR”), in ambiti ricreativi o professionali, come ad esempio in occasioni di servizi fotografici effettuati il giorno delle nozze, ha posto di recente l’attenzione sull’impatto che questi possono avere sulla nostra riservatezza. Le eventuali effettuate da un drone in luogo privato, non aperto al pubblico (come ad esempio un giardino o un capannone) generalmente non comportano particolari accorgimenti. Naturalmente, sarà necessaria l’acquisizione del consenso dei soggetti ripresi e l’adozione di misure di sicurezza adeguate al fine di scongiurare il rischio della perdita, del furto o della diffusione involontaria dei dati acquisiti. Ai fini di un corretto utilizzo dei droni in luoghi pubblici, a fini ricreativi, è, altresì, fondamentale evitare di invadere l’intimità e gli spazi personali altrui e, per tali ragioni, è preferibile comunicare preventivamente l’intenzione di effettuare tali registrazioni.

Cosa cambia se si utilizzano i droni a fini professionali?

Utilizzare i droni per fini professionali apre lo scenario a profili di maggiore complessità: per il sorvolo di droni su agglomerati urbani o simili è necessario, oltre a chiedere le opportune autorizzazioni, limitare l’identificazione degli interessati ai soli casi in cui questo sia necessario. Inoltre, l’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha predisposto un “Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto” che prevede espressamente, per tali tipologie di voli, il requisito del possesso di un vero e proprio brevetto di volo con autorizzazione al pilotaggio nonché l’obbligo per i piloti professionisti di stipulare una apposita polizza assicurativa.

Quali sono i riferimenti normativi?

Tra i più importanti provvedimenti da tenere in considerazione vi sono certamente quello emanato dal Garante dei Dati Personali in materia di videosorveglianza così come il recente Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Anche le indicazioni offerte dalla Corte di Cassazione per l’uso delle immagini fotografiche possono ritenersi applicabili alle riprese effettuate con un drone. Qualora oggetto delle riprese sia un paesaggio, una chiesa o situazioni simili e in essa appaiano persone identificabili, l’autorizzazione all’uso delle immagini da parte degli stessi non sarà necessaria poiché considerati elementi secondari della ripresa. In caso contrario, il consenso sarà doveroso. Indicazioni importanti in materia, dunque, a cominciare dalla costruzione e dalla configurazione dei droni che dovranno avvenire in maniera tale da raccogliere un numero di dati personali piuttosto ristretto al fine di evitarne, quanto più possibile, un’illecita diffusione.

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PRELIEVI BANCOMAT NON AUTORIZZATI: HO DIRITTO AL RIMBORSO?

Accade sempre più spesso che si verifichino dei prelievi dagli sportelli Bancomat da parte di bande criminali organizzate.

Come ci si comporta se si finisce nelle grinfie di questi soggetti?  Vediamo di chiarire qualche dubbio.

Iniziamo con delle rassicurazioni. il prelivo non autorizzato di denaro dal conto corrente online oppure tramite carta bancomat in genere comporta l’immediato risarcimento della somma da parte della Banca.

La Banca potrebbe sollevare problemi solo se dimostra che il prelievo non autorizzato è avvenuto per tua colpa, perché non hai saputo custodire bene la carta bancomat o non hai saputo preservare il pin del bancomat dagli usi indebiti. Ma in genere, questa prova, a carico della Banca, è molto difficile da dimostrare. Ed infatti, la Banca deve infatti predisporre strumenti tali da garantire al proprio cliente di sapere, in qualsiasi momento, se qualcuno sta utilizzando il suo conto corrente online oppure la carta bancomat. Il correntista non è responsabile se qualcuno gli clona il bancomat nel mentre effettua un prelievo presso un punto di accesso.

Di solito i contratti stipulati tra il cliente e la Banca prevedono la restituzione delle somme prelevate da estranei, detratta una franchigia a carico degli utenti di 50 euro (prima dell’intervento del Governo, era di 150,00).  Quindi chi ha subito un furto di 1.000 euro dal bancomat avrà diritto a ricevere la restituzione di 950 euro (al netto della franchigia).

Come bisogna fare per ottenere il risarcimento?

Nel caso in cui ci ritroviamo in questa spiacevole situazione, occorre darsi immediatamente da fare per:

  1.  denunciare il fatto alla polizia postale o ai carabinieri; 
  2. bloccare la carta (se il furto è avvenuto con bancomat o carta di credito);
  3. Infine bisogna comunicare alla Banca il fatto con la copia della denuncia presentata alle autorità.

Se la Banca non restituisce le somme illegittimamente prelevate deve dare prova della colpa del correntista nell’episodio ossia dimostrare che il furto è avvenuto per incuria o negligenza del proprio cliente. Solo se viene fornita questa prova si può negare il rimborso, cosa non sempre facile per l’istituto di credito.

Se la Banca non procede al rimborso, conviene fare causa?

La giurisprudenza, a riguardo, ha ormai sposato una linea interpretativa di tutela del correntista, consentendo a quest’ultimo di chiedere, alla banca, la restituzione dei soldi illegittimamente prelevati dagli estranei.

La responsabilità dell’istituto di credito si fonda sul presupposto secondo cui spetta a quest’ultimo – e non al cliente – adottare tutte le misure tecniche per evitare il rischio di illegittime intrusioni o, quantomeno, attivare gli strumenti di allarme per evitare il ripetersi delle truffe.

Secondo la Cassazione, al correntista derubato spetta soltanto dimostrare di aver subito un trafugamento delle somme, mentre la Banca risponde dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d’accesso del correntista. Se la banca vuole evitare la condanna deve dimostrare che il furto non le sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore. In buona sostanza deve dare prova che è stato il correntista a non conservare, in modo diligente, le credenziali di accesso al proprio sistema di home banking.

In sintesi, la Banca ha una funzione di garante e, pertanto, ha una responsabilità oggettiva, che scatta cioè anche per le altrui condotte criminose, nonostante essa non abbia alcuna colpa. Dunque, al cliente spetta sempre la restituzione delle somme sottratte dal criminale informatico tramite bonifico online

Sei stato vittima di un caso analogo di truffa?

Hai necessità di recuperare i tuoi risparmi nei confronti della Banca? Contattaci.

Noi di Spazio Legale ti seguiremo in tutto l’iter che va dalla presentazione della denuncia alle competenti autorità fino all’ottenimento del rimborso da parte della Banca.

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DIVIETO ASSOLUTO DI INGRESSO IN UNA PUBBLICA SPIAGGIA AI CANI: ORDINANZA ILLEGITTIMA!

“Vengo anch’io? No tu no….” recitava un verso di un divertente.

E ricorda molto quello che, fino a poco tempo fa, accadeva nel momento in cui decidevamo, a malincuore, di lasciare in casa i nostri amici a quattro zampe per recarci al mare o, in casi estremi, rinunciavamo alla vacanza attesa l’effettiva difficoltà di trovare luogo accessibile anche per loro.

In molte parti d’Italia, infatti, la possibilità di portare il proprio cane in spiaggia veniva esclusa, molto spesso, con un’ordinanza comunale che ne impediva categoricamente l’accesso, tanto da indurci a cambiare la meta delle nostre vacanze.    

IL CASO: su tale scia, anche il Comune di Latina intendeva impedire, durante il periodo estivo, l’ingresso dei cani in spiaggia, anche se con museruola e guinzaglio, durante il periodo estivo ( 1° maggio – 30 settembre), prevedendo solo il loro accesso esclusivamente agli stabilimenti balneari a pagamento i cui concessionari avessero creato delle apposite zone a ciò deputate.       

LA RISPOSTA DEL TAR LAZIO:  ebbene, tale ordinanza è stata ritenuta illegittima dal Tar Lazio, con la recente sentenza n. 176/2019, in quanto scelta «irragionevole e illogica», e, pertanto, annullata!  Vi sono, infatti, chiare indicazioni regionali che attribuiscono ai Comuni il potere di individuare tratti di spiaggia da destinare all’accoglienza dei cani e che vengono dettate proprioin occasione della predisposizione del Piano di utilizzo degli arenili.  Una generica motivazione avente ad oggetto la tutela dell’igiene nelle spiagge non può in alcun modo vietare l’accoglienza degli animali di compagnia, in maniera assoluta!                                                                                                                                                   

QUALI LIMITAZIONI? É compito di tali enti, pertanto, adeguarsi e attrezzarsi – compresa la possibilità di individuare lidi a loro riservati – con ingresso, in ogni caso, gratuito –  al fine di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza.                                                                                                                                             Al più, così come indicato nella sentenza n. 225/2014 emessa dal Tar Calabria,  valutando una possibile limitazione dell’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite e/o interdette allo stesso e sempre gratuitamente, è possibile evitare che chi non può permettersi l’accesso ad aree riservate ed a pagamento possa essere, di fatto, discriminato.

Pur restando, quindi, la possibilità per il Comune di vietare la discesa di animali in spiaggia, affinché il provvedimento sia legittimo esso deve essere motivato e concretamente volto a consentire anche ai nostri animali di godere di una giornata di sole al mare indicando valide alternative!                                                                                                                                Hai la necessita di avere un parere più dettagliato?

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CONGUAGLIO BOLLETTE: cosa fare?

 

Quante volte ci è capitato di leggere le nostre bollette e fare gli scongiuri per il tanto temuto conguaglio che, prima o poi, giunge a sorpresa?

Accade spesso che il consumatore non ha i soldi necessari a pagare le maxibollette che periodicamenre arrivano.

In molti casi, il mancato pagamento delle bollette induce la società di fornitura di energia elettrica e/o gas a ricorrere alle vie legali al fine di ottenere dal giudice un provvedimento d’ingiunzione nei nostri confronti. Nello specifico, si tratta di un atto con il quale ci viene ingiunto di pagare la somma richiesta in virtù delle fatture emesse dalla società per il servizio che ci è stato erogato.

Cosa accade se l’utente decide di opporsi?

Può accadere che i conti non tornino: le somme oggetto del decreto ingiuntivo ci risultano eccessive rispetto a nostri consumi o si riferiscono a forniture non richieste poiché, in quel periodo, avevamo cambiato gestore. Ebbene, se le fatture commerciali possono essere sufficienti ad ottenere un decreto ingiuntivo, altrettanto vero è che, qualora il presunto debitore decidesse di opporsi, alla società di somministrazione servirà ben altro per sostenere le proprie richieste! Una volta incardinato il giudizio di opposizione, essa sarà tenuta a provare gli elementi costituitivi della propria pretesa creditoria fornendo prova certa dell’effettiva prestazione: la quantificazione dei consumi reali non può prescindere dalla dimostrazione della regolare rilevazione dei consumi e dalla trasmissione dei relativi dati da parte del soggetto preposto.

Quale valore avrà la fattura in sede di giudizio?

La fattura, del resto, pur riferendosi ad un rapporto già instaurato, non può essere idonea a provare l’esistenza di un contratto fra le parti, potendo costituire, al più, mero indizio dello stesso e dell’esecuzione di una prestazione. “Nessun valore, infatti, neppure indiziario, può esserle riconosciuto in merito alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita e in merito agli altri elementi costitutivi del contratto” (Cass. 3.04.2008, n. 8549).
Condannare l’utente a pagare delle somme sulla base di un “consumo presunto” significherebbe, infatti, alterare quel vincolo con cui le parti si impegnano reciprocamente: “il prezzo della fornitura deve essere commisurato all’effettivo consumo e non può essere determinato secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione” (Trib. Civile di Roma, Sez.VIII, sent.n. 548/2018).

Di fronte ad un decreto ingiuntivo, pertanto, è fondamentale non perdere tempo. Trascorsi 40 giorni dalla notifica dello stesso, infatti, senza aver proposto opposizione, esso diventerà esecutivo. Ciò significa che il creditore potrà procedere notificandoci un atto di precetto per poi procedere con il pignoramento! Meglio scongiurare questo rischio affidandosi a professionisti competenti al fine di valutare adeguate soluzioni.

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Se la Banca paga in ritardo una nostra scadenza?

Sebbene i giorni di festa ci vengano puntualmente segnalati dal nostro calendario, altrettanto non può dirsi con quella scadenza delle tasse! Spetta a noi ricordarci di evidenziare tali incombenze ma, a causa della vita frenetica che spesso conduciamo, non è sempre facile tenerle a mente.

Pagare in ritardo un’imposta ci esporrà, pertanto, all’applicazione di sanzioni e interessi di mora che, con qualche piccolo accorgimento, avremmo potuto evitare.

Cosa accade in caso di ordine di pagamento alla banca?

Decidere di delegare ad un istituto bancario il pagamento dei nostri tributi, per comodità o per ragioni di varia natura, non significa assicurarsi la puntualità del pagamento! Può infatti accadere che, se pur esso avvenga mediante bonifico bancario, l’accredito effettivo delle somme non sia contestuale.

E se il bonifico bancario risulta disposto per tempo?

Pur riconoscendolo quale strumento legittimo di pagamento dei tributi, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza n. 13759 del 22 maggio 2019, quand’anche esso sia stato disposto in data antecedente alla scadenza, in caso di versamento effettivo delle somme in favore della Tesoreria dello Stato oltre i termini di legge, il pagamento dei nostri tributi risulterà tardivo!

Quali saranno le conseguenze del ritardo? Il tardivo versamento delle somme in favore dell’ente creditore da parte della banca, così come ribadiscono gli Ermellini, configura, in tal caso, un inadempimento altrui anche quando il bonifico sia stato disposto in data antecedente alla scadenza. Pertanto, il ritardo nell’accredito delle somme nei termini di legge sarà imputabile esclusivamente all’istituto bancario in quanto soggetto tenuto a provvedere materialmente al pagamento in favore dell’ente creditore.

L’assolvimento dell’obbligo contributivo dovrà ritenersi assolto con l’ordine di pagamento impartito dal contribuente nei confronti della banca e, per tale ragione, le conseguenze del ritardo non potranno pesare sullo stesso! Non solo. Qualora quest’ultimo abbia dato puntuale ordine di pagamento ed esso non sia stato eseguito nei termini previsti, l’istituto bancario delegato sarà tenuto al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo.

É quindi fondamentale affidarsi a personale specializzato che possa studiare la questione in maniera competente e approfondita per evitare il rischio di essere sottoposti a sanzioni non dovute. Nel caso caso, il piccolo utente, ignaro dell’abuso di posizione dominante dell’Istituo Bancario, si sente indifeso ed incapace di reagire. molte volte, per evitare complicazioni, accetta passivamente le conseguenze negligenti dell Banca. ed invece diventa fondamentale reagire alle ingiustizie e far valere i propri diritti!

Contattaci e mettici alla prova. riceverai tutte le risposte che cerchi.

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SPIARE SUL CELLULARE ALTRUI. E’ REATO?

 

Diciamoci la verità, quante ci viene la voglia di spiare sul cellulare del/lla nostro/a compagno/a?

Molte volte lo vediamo lasciato incustodito, lì sul tavolo della cucina, tutto soletto e ci assale la voglia di dare una sbirciatina.

Una curiosità: è stato dimostrato che, la maggior parte delle volte, sono le donne a fare “queste piccole ricerche” con l’intento di scovare delle tracce di infedeltà o di altro comportamento da addebitare al compagno!

Ma questo si può fare?

La Cassazione che si è trovata a giudicare un caso del genere  ed ha affermato che TUTTO  dipende dalle modalità con cui si agisce:

1. se tale gesto viene fatto con violenza, strappando di mano il cellulare al legittimo proprietario, si commette il reato di rapina;

2. se il cellulare viene lasciato in un posto qualsiasi, accessibile al partner (come ad esempio il tavolo della cucina) non si compie alcun illecito. Questo perché, secondo una sentenza recente: la privacy tra coniugi subisce delle naturali limitazioni per via della condivisione degli stessi spazi”.

Ed è questo il punto principale:  se è considerato lecito leggere le email, gli sms e le chat, altrettanto vale con la posta ordinaria, e questo anche se va contro il principio di segretezza della corrispondenzaIn un contesto di coabitazione e di condivisione di spazi e strumenti di uso comune quale quello familiare, la possibilità di entrare in contatto con dati personali del compagno/a è del tutto probabile e non si traduce necessariamente in una illecita violazione di dati personali.

Quindi se tuo marito o tua moglie si accorge di un messaggio segreto sul telefonino che hai dimenticato sul divano non puoi che prendertela con te stesso.

3. se, invece, si applicano dei dispositivi sul cellulare altrui (delle spie o sistemi di registrazione), si rientra in un reato grave che può sfociare in una pena detentiva da 6 mesi a 4 anni.

In ogni caso occorre fare molta attenzione a queste piccole e apparentemente insignificanti azioni.

La disciplina della Privacy, infatti, è in continua evoluzione e si sta rafforzando sempre di più la sua importanza. Nessuno può ledere un diritto alla riservatezza delle persone, siano esse legate a noi da rapporti di amicizia, amore, parentela ed altro.

Ecco perché bisogna essere aggiornati e conoscere bene quelli che sono i diritti che vengono posti a tutela della persona.

Hai subito una violazione della privacy? Hai bisogno di una consulenza in materia?

Contattaci. Noi di SpazioLegale siamo a completa disposizione per fornire tutte le risposte di cui hai bisogno.

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PIGNORAMENTO MOBILIARE. COSA E’?

Al giorno d’oggi la parola “pignoramento” è diventata di stringente attualità!

Ed infatti è diventato davvero difficile far fronte a tutte le incombenze. Può accadere, infatti, che ci si arretri nel pagamento di finanziamenti, bollette ed altro.

Molte volte il debitore pensa che, prima o poi, tutto si risolverà finché non gli notificano gli atti giudiziari che si concludono con decreti esecutivi o sentenze. Da qui l’obbligo di pagare cifre esose, tutte in una sola volta e per di più maggiorate delle competenze legali!

Se il debitore non ha la possibilità di pagare,  il normale iter è quello di vedersi notificati diversi atti, tra i quali, per ultimo, il temuto atto di pignoramento.

La forma meno grave riguarda il pignoramento mobiliarel’Ufficiale Giudiziario (https://www.brocardi.it/dizionario/3686.html) si reca nella abitazione del debitore per pignorare dei beni mobili (televisione, mobili, gioielli etc.).

Il pignoramento mobiliare è quello più raro perché la maggior parte delle volte l’Ufficiale non trova niente di valore ed è costretto ad andare via. Anche se dovesse trovare qualcosa, difficilmente sarà venduta come usata. Per di più le vendite dell’Istituto Vendite Giudiziarie non sono pubblicizzate e nessuno è in grado, quindi, di parteciparvi.

In ogni caso questa è una procedura che viene sempre meno attuata e, quando lo è, è fatta solo per intimorire il debitore, per convincerlo a pagare pur di non perdere gli oggetti a cui è abituato.

Valutazione dei beni da pignorare

La valutazione dei beni da pignorare viene fatta, a vista, dallo stesso Ufficiale Giudiziario che può aiutarsi con le fatture di acquisto esibite dal debitore.  Quindi l’Ufficiale pignorerà uno o più beni finché non raggiunge il valore del credito che il debitore deve pagare. Una volta che i beni sono pignorati, l’Ufficiale Giudiziario nomina un custode che, in genere, è lo stesso debitore. I beni saranno custoditi in casa – e non potranno essere spostati per nessun motivo – finché non viene fissata la vendita. Qualche giorno prima, poi, verranno ritirati e portati presso l’Istituto che curerà la vendita.

Beni impignorabili

Non tutti i beni possono essere pignorati. L’Ufficiale Giudiziario non può portare mai via il letto, a prescindere dal suo valore; l’anello nuziale; i vestiti; frigorifero e lavatrice; mobili che servono in casa e che non siano di notevole pregio; i beni che servono alla professione ed altri che vanno esaminati al momento.

È quindi indispensabile essere affiancati da persone preparate che possano consigliare e guidare il debitore in questi spiacevoli momenti.

Noi di Spazio Legale offriamo una consulenza completa che va dalla tutela contro le prime operazioni che il creditore aziona contro il debitore, alle proposte di mediazione per evitare la conclusione della procedura, fino alla assistenza nella procedura esecutiva.

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COLPO DI FRUSTA: POSSIBILE RISARCIMENTO ANCHE SENZA RADIOGRAFIA

 

Una delle conseguenze più diffuse degli incidenti stradali di lieve entità, come ad esempio i tamponamenti, è certamente il classico “colpo di frusta”. Si tratta di un trauma fisico, la cui definizione corretta è “distorsione del rachide cervicale”, che si verifica in seguito ad un movimento brusco ed improvviso del collo. L’intensità dei sintomi può variare in base a quanto forte è stato il movimento brusco a cui siamo stati sottoposti a causa dell’urto e la gravità degli stessi non sempre può essere avvertita nell’immediato.

Cosa fare in questi casi? Meglio recarsi subito al pronto soccorso per un controllo, conservare tutta la documentazione medica riguardante anche le spese sostenute per le cure e le terapie prescritte, tenendo presente che, anche una volta che le nostre condizioni si saranno stabilizzate, potranno permanere delle “lievi” conseguenze (le c.d. micro -permanenti) che saranno valutate dal medico legale.

È possibile ottenere il risarcimento del danno? Un’interpretazione spesso eccessivamente restrittiva dei provvedimenti legislativi in materia, da parte delle compagnie assicurative, ha reso certamente più complicato, rispetto al passato, ottenere un risarcimento per micro – lesioni, come, appunto, il colpo di frusta. Esse, infatti, sono diventate decisamente più esigenti in merito alla prova del danno subìto da fornire, richiedendo, di frequente, oltre a tutta la documentazione medica, anche una radiografia o un altro esame strumentale che evidenzi la lesione patita.

Come fornire la prova delle lesioni patite? La Corte di Cassazione, intervenendo sull’argomento con due importanti pronunce emesse in occasione di due vicende nelle quali la Compagnia assicurativa negava il risarcimento delle micro – lesioni, in mancanza di esami obiettivi e strumentali in grado di dimostrarne l’esistenza, ha sancito un significativo cambio di rotta rispetto al passato. Con la sentenza n. 10816/2019 e l’ordinanza n. 10819/2019, è stato stabilito, infatti, che la prova rigorosa delle micro – permanenti non deve essere fornita necessariamente con gli esami diagnostici strumentali: alcune patologie possono essere rilevate solo e anche con una semplice visita medica. Conclusione, questa, alla quale si è giunti sul presupposto che la salute è un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione e, pertanto, richiedere necessariamente gli esami diagnostici per una contrattura o un rachide cervicale significa metterne sicuramente a rischio la tutela.

Sia ben chiaro, nessun passo indietro da parte degli Ermellini sul rigore richiesto dal legislatore in materia ma di certo la consapevolezza che ad una diagnosi attendibile delle micro – lesioni si possa giungere “ (…) anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista.”

É quindi fondamentale affidarsi a personale specializzato che possa studiare la questione in maniera competente e approfondita per evitare il rischio di non essere adeguatamente risarciti per tutti i danni patiti.

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CONTRATTO TELECOM: MORTE DEL TITOLARE. COME SI RECEDE?

Molto spesso ci troviamo a dover fare i conti con eventi ineluttabili della vita.

A seguito della morte di un nostro caro, infatti, si aprono scenari e incombenze con cui bisogna fare i conti.

Succede, ad esempio, che il defunto abbia sottoscritto dei contratti di fornitura, come luce acqua, gas e telefono (Telecom, ora Tim).

Molte volte gli eredi sono costretti a recedere da questi contratti perché non interessati all’utenza o perchè l’abitazione del caro estinto viene chiusa e non più utilizzata.

Spesso accade che le utenze restino intestate ai defunti e gli eredi continuino a pagare le relative bollette periodiche, non comunicando mai l’evento della morte del parente.

Soffermiamoci sull’abbonamento telefonico: è onere degli interessati comunicare alla compagnia telefonica il decesso dell’utente, provvedendo quindi al recesso dal contratto.

Se non si recede, il contratto telefonico continuerà regolarmente a funzionare. Del resto, Telecom, non può essere a conoscenza se un suo cliente è in vita o deceduto.

Ed infatti, così come accade per tutte le altre utenze, finché l’erogazione del servizio è in essere, la società continuerà a chiedere il corrispettivo che le è dovuto. Quindi, il decesso di un cliente non interrompe automaticamente il rapporto giuridico; al contrario, sarà sempre necessaria una comunicazione scritta da parte degli eredi.

È bene sapere che l’abbonamento telefonico è un contratto di somministrazione che impone degli obblighi sia a chi utilizza il telefono e sia a che fornisce il servizio in abbonamento.

Questo contratto è un po’ particolare: è la legge a prevedere direttamente il tuo diritto di recesso. Ogni volta che un consumatore sottoscrive un contratto a distanza con una società ha diritto alla disdetta, da effettuarsi a suo piacimento, cioè quando vuole, sebbene rispettando delle condizioni, clausole e decadenze dalle offerte.

La disdetta Telecom per decesso, infatti, è giustificata da una “causa di forza maggiore”, cioè da un evento non voluto che va ad incidere inevitabilmente sul rapporto giuridico instauratosi tra cliente e compagnia telefonica.

ATTENZIONE: Con la disdetta per decesso, Telecom deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal giorno della morte del cliente fino alla richiesta di recesso.

Questa regola generale, va, naturalmente, valutata ed applicata alla situazione contingente.

L’evento morte produce, infatti, una reazione a catena che abbraccia sia gli aspetti più importanti, come la trasmissione degli immobili, sia gli aspetti minori, come i recessi dai contratti che, però, il più delle volte danno adito a delle spiacevoli situazioni e a delle ingiustizie che meritano giustizia.

Noi di Spazio Legale offriamo una consulenza a 360° e che abbraccia ogni aspetto della successione nei diritti degli individui.

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