Uno tra i momenti più delicati che ci troviamo ad affrontare, prima di essere sottoposti a un intervento chirurgico, è sicuramente quello in cui veniamo a conoscenza dei rischi che lo stesso comporta.
Tale tema, particolarmente scivoloso e dibattuto, è stato oggetto della recente sentenza n. 23328/2019 emessa dalla Corte di Cassazione.
IL CASO
Una paziente, a seguito di alcuni interventi chirurgici, lamentava di aver subito danni dovuti al forte dolore fisico e psichico causato dagli stessi e, per tale ragione, decideva di citare in giudizio il medico che li aveva eseguiti. Secondo la donna, a fronte di una diagnosi non grave, costui la induceva a sottoporsi ad un’operazione chirurgica, sostenendo che si sarebbe trattato di un intervento poco rischioso. In sala operatoria, però, la paziente veniva colta da una forte emorragia che la vedeva costretta a subire, il giorno dopo, un secondo intervento. I forti dolori avvertiti successivamente rendevano perciò necessario un terzo intervento, in assenza di preventiva sottoscrizione del consenso informato, che comprometteva del tutto la situazione clinica della stessa tanto da non potervi più porre rimedio successivamente.
È POSSIBILE POTER ESTENDERE IL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO AL PRIMO INTERVENTO ANCHE ALLE OPERAZIONI SUCCESSIVE?
Sul punto, la Corte ribadisce che non basta la sottoscrizione di un modulo prestampato e dal contenuto generico, ma occorre che il sanitario fornisca informazioni dettagliate al paziente. Esse devono consentire allo stesso la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento chirurgico, nonché dei risultati conseguibili, dei rischi e possibili conseguenze negative. Il consenso deve essere acquisito, altresì, anche in occasione dei successivi interventi e, dato il carattere riparatorio e l’esito non necessariamente risolutivo degli stessi, la preventiva informazione deve essere maggiormente dettagliata!
Il paziente deve essere messo al corrente della patologia determinata dal primo intervento e delle prospettive che possono effettivamente conseguirsi con la successiva operazione chirurgica.
CHE TIPI DI DANNI POSSONO DERIVARE DALLA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI INFORMARE IL PAZIENTE?
Tale violazione, da parte del medico, può comportare: – un danno alla salute, quando sia possibile ritenere che il paziente, se fosse stato correttamente informato, non si sarebbe sottoposto all’intervento evitando, così, di subirne le conseguenze invalidanti; – un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, nel momento in cui, a causa del deficit informativo, il paziente abbia patito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute.
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