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CONGLUAGLIO BOLLETTE: cosa fare?

 

Quante volte ci è capitato di leggere le nostre bollette e fare gli scongiuri per il tanto temuto congiaglio che, prima o poi, giunge a sorpresa?

Accade spesso che il consumatore non ha i soldi necessari a pagare le maxibollette che periodicamenre arrivano.

In molti casi, il mancato pagamento delle bollette induce la società di fornitura di energia elettrica e/o gas a ricorrere alle vie legali al fine di ottenere dal giudice un provvedimento d’ingiunzione nei nostri confronti. Nello specifico, si tratta di un atto con il quale ci viene ingiunto di pagare la somma richiesta in virtù delle fatture emesse dalla società per il servizio che ci è stato erogato.

Cosa accade se l’utente decide di opporsi?

Può accadere che i conti non tornino: le somme oggetto del decreto ingiuntivo ci risultano eccessive rispetto a nostri consumi o si riferiscono a forniture non richieste poiché, in quel periodo, avevamo cambiato gestore. Ebbene, se le fatture commerciali possono essere sufficienti ad ottenere un decreto ingiuntivo, altrettanto vero è che, qualora il presunto debitore decidesse di opporsi, alla società di somministrazione servirà ben altro per sostenere le proprie richieste! Una volta incardinato il giudizio di opposizione, essa sarà tenuta a provare gli elementi costituitivi della propria pretesa creditoria fornendo prova certa dell’effettiva prestazione: la quantificazione dei consumi reali non può prescindere dalla dimostrazione della regolare rilevazione dei consumi e dalla trasmissione dei relativi dati da parte del soggetto preposto.

Quale valore avrà la fattura in sede di giudizio?

La fattura, del resto, pur riferendosi ad un rapporto già instaurato, non può essere idonea a provare l’esistenza di un contratto fra le parti, potendo costituire, al più, mero indizio dello stesso e dell’esecuzione di una prestazione. “Nessun valore, infatti, neppure indiziario, può esserle riconosciuto in merito alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita e in merito agli altri elementi costitutivi del contratto” (Cass. 3.04.2008, n. 8549).
Condannare l’utente a pagare delle somme sulla base di un “consumo presunto” significherebbe, infatti, alterare quel vincolo con cui le parti si impegnano reciprocamente: “il prezzo della fornitura deve essere commisurato all’effettivo consumo e non può essere determinato secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione” (Trib. Civile di Roma, Sez.VIII, sent.n. 548/2018).

Di fronte ad un decreto ingiuntivo, pertanto, è fondamentale non perdere tempo. Trascorsi 40 giorni dalla notifica dello stesso, infatti, senza aver proposto opposizione, esso diventerà esecutivo. Ciò significa che il creditore potrà procedere notificandoci un atto di precetto per poi procedere con il pignoramento! Meglio scongiurare questo rischio affidandosi a professionisti competenti al fine di valutare adeguate soluzioni.

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Se la Banca paga in ritardo una nostra scadenza?

Sebbene i giorni di festa ci vengano puntualmente segnalati dal nostro calendario, altrettanto non può dirsi con quella scadenza delle tasse! Spetta a noi ricordarci di evidenziare tali incombenze ma, a causa della vita frenetica che spesso conduciamo, non è sempre facile tenerle a mente.

Pagare in ritardo un’imposta ci esporrà, pertanto, all’applicazione di sanzioni e interessi di mora che, con qualche piccolo accorgimento, avremmo potuto evitare.

Cosa accade in caso di ordine di pagamento alla banca?

Decidere di delegare ad un istituto bancario il pagamento dei nostri tributi, per comodità o per ragioni di varia natura, non significa assicurarsi la puntualità del pagamento! Può infatti accadere che, se pur esso avvenga mediante bonifico bancario, l’accredito effettivo delle somme non sia contestuale.

E se il bonifico bancario risulta disposto per tempo?

Pur riconoscendolo quale strumento legittimo di pagamento dei tributi, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza n. 13759 del 22 maggio 2019, quand’anche esso sia stato disposto in data antecedente alla scadenza, in caso di versamento effettivo delle somme in favore della Tesoreria dello Stato oltre i termini di legge, il pagamento dei nostri tributi risulterà tardivo!

Quali saranno le conseguenze del ritardo? Il tardivo versamento delle somme in favore dell’ente creditore da parte della banca, così come ribadiscono gli Ermellini, configura, in tal caso, un inadempimento altrui anche quando il bonifico sia stato disposto in data antecedente alla scadenza. Pertanto, il ritardo nell’accredito delle somme nei termini di legge sarà imputabile esclusivamente all’istituto bancario in quanto soggetto tenuto a provvedere materialmente al pagamento in favore dell’ente creditore.

L’assolvimento dell’obbligo contributivo dovrà ritenersi assolto con l’ordine di pagamento impartito dal contribuente nei confronti della banca e, per tale ragione, le conseguenze del ritardo non potranno pesare sullo stesso! Non solo. Qualora quest’ultimo abbia dato puntuale ordine di pagamento ed esso non sia stato eseguito nei termini previsti, l’istituto bancario delegato sarà tenuto al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo.

É quindi fondamentale affidarsi a personale specializzato che possa studiare la questione in maniera competente e approfondita per evitare il rischio di essere sottoposti a sanzioni non dovute. Nel caso caso, il piccolo utente, ignaro dell’abuso di posizione dominante dell’Istituo Bancario, si sente indifeso ed incapace di reagire. molte volte, per evitare complicazioni, accetta passivamente le conseguenze negligenti dell Banca. ed invece diventa fondamentale reagire alle ingiustizie e far valere i propri diritti!

Contattaci e mettici alla prova. riceverai tutte le risposte che cerchi.

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SPIARE SUL CELLULARE ALTRUI. E’ REATO?

 

Diciamoci la verità, quante ci viene la voglia di spiare sul cellulare del/lla nostro/a compagno/a?

Molte volte lo vediamo lasciato incustodito, lì sul tavolo della cucina, tutto soletto e ci assale la voglia di dare una sbirciatina.

Una curiosità: è stato dimostrato che, la maggior parte delle volte, sono le donne a fare “queste piccole ricerche” con l’intento di scovare delle tracce di infedeltà o di altro comportamento da addebitare al compagno!

Ma questo si può fare?

La Cassazione che si è trovata a giudicare un caso del genere  ed ha affermato che TUTTO  dipende dalle modalità con cui si agisce:

1. se tale gesto viene fatto con violenza, strappando di mano il cellulare al legittimo proprietario, si commette il reato di rapina;

2. se il cellulare viene lasciato in un posto qualsiasi, accessibile al partner (come ad esempio il tavolo della cucina) non si compie alcun illecito. Questo perché, secondo una sentenza recente: la privacy tra coniugi subisce delle naturali limitazioni per via della condivisione degli stessi spazi”.

Ed è questo il punto principale:  se è considerato lecito leggere le email, gli sms e le chat, altrettanto vale con la posta ordinaria, e questo anche se va contro il principio di segretezza della corrispondenzaIn un contesto di coabitazione e di condivisione di spazi e strumenti di uso comune quale quello familiare, la possibilità di entrare in contatto con dati personali del compagno/a è del tutto probabile e non si traduce necessariamente in una illecita violazione di dati personali.

Quindi se tuo marito o tua moglie si accorge di un messaggio segreto sul telefonino che hai dimenticato sul divano non puoi che prendertela con te stesso.

3. se, invece, si applicano dei dispositivi sul cellulare altrui (delle spie o sistemi di registrazione), si rientra in un reato grave che può sfociare in una pena detentiva da 6 mesi a 4 anni.

In ogni caso occorre fare molta attenzione a queste piccole e apparentemente insignificanti azioni.

La disciplina della Privacy, infatti, è in continua evoluzione e si sta rafforzando sempre di più la sua importanza. Nessuno può ledere un diritto alla riservatezza delle persone, siano esse legate a noi da rapporti di amicizia, amore, parentela ed altro.

Ecco perché bisogna essere aggiornati e conoscere bene quelli che sono i diritti che vengono posti a tutela della persona.

Hai subito una violazione della privacy? Hai bisogno di una consulenza in materia?

Contattaci. Noi di SpazioLegale siamo a completa disposizione per fornire tutte le risposte di cui hai bisogno.

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PIGNORAMENTO MOBILIARE. COSA E’?

Al giorno d’oggi la parola “pignoramento” è diventata di stringente attualità!

Ed infatti è diventato davvero difficile far fronte a tutte le incombenze. Può accadere, infatti, che ci si arretri nel pagamento di finanziamenti, bollette ed altro.

Molte volte il debitore pensa che, prima o poi, tutto si risolverà finché non gli notificano gli atti giudiziari che si concludono con decreti esecutivi o sentenze. Da qui l’obbligo di pagare cifre esose, tutte in una sola volta e per di più maggiorate delle competenze legali!

Se il debitore non ha la possibilità di pagare,  il normale iter è quello di vedersi notificati diversi atti, tra i quali, per ultimo, il temuto atto di pignoramento.

La forma meno grave riguarda il pignoramento mobiliarel’Ufficiale Giudiziario (https://www.brocardi.it/dizionario/3686.html) si reca nella abitazione del debitore per pignorare dei beni mobili (televisione, mobili, gioielli etc.).

Il pignoramento mobiliare è quello più raro perché la maggior parte delle volte l’Ufficiale non trova niente di valore ed è costretto ad andare via. Anche se dovesse trovare qualcosa, difficilmente sarà venduta come usata. Per di più le vendite dell’Istituto Vendite Giudiziarie non sono pubblicizzate e nessuno è in grado, quindi, di parteciparvi.

In ogni caso questa è una procedura che viene sempre meno attuata e, quando lo è, è fatta solo per intimorire il debitore, per convincerlo a pagare pur di non perdere gli oggetti a cui è abituato.

Valutazione dei beni da pignorare

La valutazione dei beni da pignorare viene fatta, a vista, dallo stesso Ufficiale Giudiziario che può aiutarsi con le fatture di acquisto esibite dal debitore.  Quindi l’Ufficiale pignorerà uno o più beni finché non raggiunge il valore del credito che il debitore deve pagare. Una volta che i beni sono pignorati, l’Ufficiale Giudiziario nomina un custode che, in genere, è lo stesso debitore. I beni saranno custoditi in casa – e non potranno essere spostati per nessun motivo – finché non viene fissata la vendita. Qualche giorno prima, poi, verranno ritirati e portati presso l’Istituto che curerà la vendita.

Beni impignorabili

Non tutti i beni possono essere pignorati. L’Ufficiale Giudiziario non può portare mai via il letto, a prescindere dal suo valore; l’anello nuziale; i vestiti; frigorifero e lavatrice; mobili che servono in casa e che non siano di notevole pregio; i beni che servono alla professione ed altri che vanno esaminati al momento.

È quindi indispensabile essere affiancati da persone preparate che possano consigliare e guidare il debitore in questi spiacevoli momenti.

Noi di Spazio Legale offriamo una consulenza completa che va dalla tutela contro le prime operazioni che il creditore aziona contro il debitore, alle proposte di mediazione per evitare la conclusione della procedura, fino alla assistenza nella procedura esecutiva.

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COLPO DI FRUSTA: POSSIBILE RISARCIMENTO ANCHE SENZA RADIOGRAFIA

 

Una delle conseguenze più diffuse degli incidenti stradali di lieve entità, come ad esempio i tamponamenti, è certamente il classico “colpo di frusta”. Si tratta di un trauma fisico, la cui definizione corretta è “distorsione del rachide cervicale”, che si verifica in seguito ad un movimento brusco ed improvviso del collo. L’intensità dei sintomi può variare in base a quanto forte è stato il movimento brusco a cui siamo stati sottoposti a causa dell’urto e la gravità degli stessi non sempre può essere avvertita nell’immediato.

Cosa fare in questi casi? Meglio recarsi subito al pronto soccorso per un controllo, conservare tutta la documentazione medica riguardante anche le spese sostenute per le cure e le terapie prescritte, tenendo presente che, anche una volta che le nostre condizioni si saranno stabilizzate, potranno permanere delle “lievi” conseguenze (le c.d. micro -permanenti) che saranno valutate dal medico legale.

È possibile ottenere il risarcimento del danno? Un’interpretazione spesso eccessivamente restrittiva dei provvedimenti legislativi in materia, da parte delle compagnie assicurative, ha reso certamente più complicato, rispetto al passato, ottenere un risarcimento per micro – lesioni, come, appunto, il colpo di frusta. Esse, infatti, sono diventate decisamente più esigenti in merito alla prova del danno subìto da fornire, richiedendo, di frequente, oltre a tutta la documentazione medica, anche una radiografia o un altro esame strumentale che evidenzi la lesione patita.

Come fornire la prova delle lesioni patite? La Corte di Cassazione, intervenendo sull’argomento con due importanti pronunce emesse in occasione di due vicende nelle quali la Compagnia assicurativa negava il risarcimento delle micro – lesioni, in mancanza di esami obiettivi e strumentali in grado di dimostrarne l’esistenza, ha sancito un significativo cambio di rotta rispetto al passato. Con la sentenza n. 10816/2019 e l’ordinanza n. 10819/2019, è stato stabilito, infatti, che la prova rigorosa delle micro – permanenti non deve essere fornita necessariamente con gli esami diagnostici strumentali: alcune patologie possono essere rilevate solo e anche con una semplice visita medica. Conclusione, questa, alla quale si è giunti sul presupposto che la salute è un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione e, pertanto, richiedere necessariamente gli esami diagnostici per una contrattura o un rachide cervicale significa metterne sicuramente a rischio la tutela.

Sia ben chiaro, nessun passo indietro da parte degli Ermellini sul rigore richiesto dal legislatore in materia ma di certo la consapevolezza che ad una diagnosi attendibile delle micro – lesioni si possa giungere “ (…) anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista.”

É quindi fondamentale affidarsi a personale specializzato che possa studiare la questione in maniera competente e approfondita per evitare il rischio di non essere adeguatamente risarciti per tutti i danni patiti.

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CONTRATTO TELECOM: MORTE DEL TITOLARE. COME SI RECEDE?

Molto spesso ci troviamo a dover fare i conti con eventi ineluttabili della vita.

A seguito della morte di un nostro caro, infatti, si aprono scenari e incombenze con cui bisogna fare i conti.

Succede, ad esempio, che il defunto abbia sottoscritto dei contratti di fornitura, come luce acqua, gas e telefono (Telecom, ora Tim).

Molte volte gli eredi sono costretti a recedere da questi contratti perché non interessati all’utenza o perchè l’abitazione del caro estinto viene chiusa e non più utilizzata.

Spesso accade che le utenze restino intestate ai defunti e gli eredi continuino a pagare le relative bollette periodiche, non comunicando mai l’evento della morte del parente.

Soffermiamoci sull’abbonamento telefonico: è onere degli interessati comunicare alla compagnia telefonica il decesso dell’utente, provvedendo quindi al recesso dal contratto.

Se non si recede, il contratto telefonico continuerà regolarmente a funzionare. Del resto, Telecom, non può essere a conoscenza se un suo cliente è in vita o deceduto.

Ed infatti, così come accade per tutte le altre utenze, finché l’erogazione del servizio è in essere, la società continuerà a chiedere il corrispettivo che le è dovuto. Quindi, il decesso di un cliente non interrompe automaticamente il rapporto giuridico; al contrario, sarà sempre necessaria una comunicazione scritta da parte degli eredi.

È bene sapere che l’abbonamento telefonico è un contratto di somministrazione che impone degli obblighi sia a chi utilizza il telefono e sia a che fornisce il servizio in abbonamento.

Questo contratto è un po’ particolare: è la legge a prevedere direttamente il tuo diritto di recesso. Ogni volta che un consumatore sottoscrive un contratto a distanza con una società ha diritto alla disdetta, da effettuarsi a suo piacimento, cioè quando vuole, sebbene rispettando delle condizioni, clausole e decadenze dalle offerte.

La disdetta Telecom per decesso, infatti, è giustificata da una “causa di forza maggiore”, cioè da un evento non voluto che va ad incidere inevitabilmente sul rapporto giuridico instauratosi tra cliente e compagnia telefonica.

ATTENZIONE: Con la disdetta per decesso, Telecom deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal giorno della morte del cliente fino alla richiesta di recesso.

Questa regola generale, va, naturalmente, valutata ed applicata alla situazione contingente.

L’evento morte produce, infatti, una reazione a catena che abbraccia sia gli aspetti più importanti, come la trasmissione degli immobili, sia gli aspetti minori, come i recessi dai contratti che, però, il più delle volte danno adito a delle spiacevoli situazioni e a delle ingiustizie che meritano giustizia.

Noi di Spazio Legale offriamo una consulenza a 360° e che abbraccia ogni aspetto della successione nei diritti degli individui.

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COSTI AGGIUNTIVI SULLE BOLLETTE. NON SE NE PUO’ PIU’

Quante volte capita di ricevere delle bollette che contengono dei costi aggiuntivi di cui non avevamo idea? A volte lasciamo perdere, ma altre volte  diventa  obbligatorio contestarli anche per una questione di principio!

In genere le contestazioni sulle bollette si fanno attraverso dei RECLAMI.

Ma quando si può inviare un reclamo?

1) in caso di richiesta di pagamento di una bolletta già pagata;

2) quando vengono addebitati in bolletta servizi non utilizzati;

3) viene richiesto di pagare una somma maggiore rispetto a quella dovuta.

COME SI FA UN RECLAMO?

Un reclamo va fatto con uno strumento che può dimostrare il suo invio, al fine di conservare la sua prova: o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Nella lettera si deve fare una specifica richiesta di rettifica all’Azienda che ha emesso la bolletta, spiegando i motivi della contestazione.

L’Azienda fornitrice ha,  poi,  40 (quaranta) GIORNI di tempo per effettuare verifiche e rispondere, qualora abbia riconosciuto l’errore.

Ricordate: molte volte la semplice telefonata al numero verde dell’Azienda NON SERVE A NULLA!

Nel caso in cui non si trova una soluzione occorre, in primis, rivolgersi all’Autorità Garante.

Nel corso degli anni si sono intensificati i reclami alle Autorità Garanti per denunciare la serie di contratti non richiesti, offerte poco trasparenti, diritto di recesso non facile, modifiche delle condizioni. Que4sti organismi, nelgi ultimi anni, hanno approvare delle regole chiare per venire in aiuto dei “poveri” utenti e cioè:

– la pubblicazione di informazioni circa le offerte commerciali, effettuata con qualsiasi mezzo, deve avvenire in modo chiaro, completo e trasparente, evitando formulazioni ambigue o che possa indurre in errore gli utenti;

– la mancata risposta dell’utente a una offerta di fornitura non può essere considerata come consenso contrattuale;

– la durata dei contratti deve essere circoscritta nel tempo (non superiore a 24 mesi);

– la modifica del contratto può avvenire solo in seguito ad “un giustificato motivo indicato nel contratto stesso” il cui preavviso deve essere di almeno un mese e il contratto deve decadere se la comunicazione del recesso da parte del consumatore arriva prima dell’entrata in vigore delle modifiche;

– le eventuali modifiche dovranno essere comunicate in fattura in modo chiaro e inequivocabile.

In ogni caso, per districarsi in questa selva di norme, è sempre meglio affidarsi a professionisti del settore in grado di valutare tutti i diritti del consumatore ed il rispetto dei contratti di utenza che, molto spesso, vengono sottoscritti senza avere alcuna idea di cosa si firmi.

Rivolgersi al nostro studio significa avere delle risposte chiare, prima di prendere ogni decisione necessaria che porta alla tutela dei propri diritti.

Noi di Spazio Legale vi offriamo un quadro completo della situazione.

Sarete voi a decidere, in piena consapevolezza e dietro nostro parere, come muovervi per far valere i vostri diritti.

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CARTELLE ESATTORIALI NON PAGATE? SI RISCHIA IL FERMO DELL’AUTO!

 

 

La notifica di una cartella esattoriale riguardante il mancato pagamento di tributi o tasse di varia natura (ad esempio, IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, Canone TV, ecc. nonché multe relative ad infrazioni al Codice della Strada), è una circostanza da non sottovalutare. Trascorsi 60 giorni dalla stessa, infatti, senza essersi attivati per pagare, rateizzare oppure ottenere la sospensione o l’annullamento del debito, l’Agente della Riscossione è tenuto per legge al compimento di ulteriori azioni per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori. Tra le procedure che è possibile attivare, a garanzia delle somme non pagate, c’è il fermo amministrativo dell’auto del debitore, tramite iscrizione di tale provvedimento nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Cos’è il preavviso di fermo?

Prima di procedere con l’iscrizione, al debitore viene inviato un preavviso per consentire di regolarizzare la propria posizione. Il fermo amministrativo, infatti, deve essere preceduto, dalla comunicazione del preavviso di fermo. Si tratta di un atto nel quale dovranno essere riportati i seguenti elementi: la natura del debito, l’importo dovuto e l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale e la prova della sua notifica. Trascorso inutilmente il termine di 20 giorni senza che il debitore abbia regolarizzato la propria posizione o richiesto la rateizzazione o sospensione, si procederà con l’iscrizione del fermo amministrativo al PRA che diventerà effettivo senza necessità di ulteriore comunicazione al debitore: dunque spetta al debitore controllare che tutto sia in regola!

Cosa accade a seguito dell’iscrizione del fermo amministrativo?

Una volta iscritto il fermo sul nostro veicolo, la disponibilità dello stesso sarà limitata fino a quando non saremo in grado di saldare il nostro debito e di ottenere, pertanto, la cancellazione dell’iscrizione dal PRA. Nel frattempo, non potremo più demolire o esportare il veicolo in questione né circolare con esso, né il PRA potrà radiarlo. Le medesime attività non saranno possibili nemmeno nel caso riuscissimo a vendere il veicolo successivamente all’iscrizione del fermo. Perseverare nel mancato pagamento del debito contratto significherà, inoltre, correre un ulteriore grave rischio: l’ente concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo!

Attenzione: non potrà procedersi al fermo amministrativo in due casi:

  • Trasporto di persone diversamente abili: l’agente della riscossione non procede all’iscrizione del fermo amministrativo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili e, laddove il fermo risultasse già iscritto, provvede alla sua cancellazione presentando apposita istanza ed allegando la documentazione necessaria per attestare l’utilizzo del veicolo per tale tipo di trasporto.

  • Veicolo strumentale all’attività di impresa o della professione esercitata entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo, qualora il veicolo oggetto dello stesso sia di proprietà e il suo utilizzo abbia rilevanza per l’attività d’impresa o professionale, è possibile presentare apposita istanza allegando la documentazione necessaria per attestare la strumentalità del veicolo.

L’atto di preavviso di fermo è impugnabile, nel termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, in quanto spesso risulta essere l’unico atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell’autoveicolo, atto che potrebbe fondarsi su tributi ormai prescritti e, dunque, risultare illegittimo.

Ti trovi in questa spiacevole situazione? contattaci. Ti diremo come fare.

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FINANZIAMENTI E SEGNALAZIONI: COSA C’E’ DA SAPERE

 

Al giorno d’oggi siamo sommersi da offerte per acquisto di elettrodomestici o di altri beni di consumo. La maggior parte delle volte, legato all’acquisto, vi è anche la possibilità di sottoscrivere dei finanziamenti a tassi agevolati.

Ed ecco che anche se la spesa non rientrava nei programmi familiari, si accede ad un finanziamento che si aggiunge, quasi senza rendersene conto, agli altri che già erano e sono pendenti….

Così ci si ritrova con pagamenti che gravano sul bilancio familiare oltre alle bollette della luce, gas, acqua, affitto, spesa, costo dei figli etc..etc…. E, quasi senza rendersene conto, si inizia a ritardare i pagamenti….

La prima cosa che può succedere se non si paga un finanziamento è che la finanziaria può segnalare il nominativo dell’inadempiente nelle cosiddette “liste dei cattivi pagatori“ o dei “sofferenti”. Si tratta di banche dati nelle quali vengono iscritti i nominativi di coloro che, avendo ottenuto un prestito, non lo pagano regolarmente.

Queste liste hanno la funzione di far conoscere alle banche e alle finanziarie l’affidabilità delle persone: ovviamente un istituto di credito non concederà un prestito a chi risulta un cattivo pagatore. In tal modo le finanziarie si informano a vicenda se sia conveniente concedere o meno un prestito ad un soggetto.

Bisogna sapere, però che ci sono delle regole che devono essere rispettate da parte delle Finanziarie, prima di procedere alla segnalazione al CRIF e cioè:

– è necessario che le rate non pagate siano almeno due;

– devono mandare un preavviso di segnalazione in caso di mancato pagamento delle rate scadute con invito a pagare entro e non oltre 15 giorni.

L’iscrizione nelle liste dei cattivi pagatori è temporanea: trascorso un certo periodo, si viene cancellati in automatico. Il tempo necessario è:

– 12 mesi, in caso di ritardo nel pagamento di una o due rate;

– 24 mesi, qualora non si siano pagate almeno tre rate.

Il termine decorre dal pagamento di quanto dovuto, ovvero, se ciò non avviene, dalla risoluzione del contratto da parte della finanziaria.

In genere, quando un soggetto è moroso, la finanziaria comincia a sollecitare il debitore affinché provveda al pagamento. In genere questi solleciti vengono effettuati da una società di recupero crediti.

I SOLLECITO DI PAGAMENTO

Prima di ricorrere al giudice, le finanziarie provano ad ottenere il pagamento dal debitore servendosi di apposite società, dette di recupero crediti, che fanno pressione sull’interessato con telefonate che, spesso, sono decisamente aggressive, fino a diventare vere e proprie minacce.

In tali casi non bisogna però lasciarsi intimidire, perché, prima di arrivare a queste estreme conseguenze, è necessario che la finanziaria si rivolga al giudice ed ottenga una sentenza o un decreto ingiuntivo a carico del debitore! Fate attenzione perché per ogni telefonata, ricevuta prevede un costo aggiuntivo di circa 15,00 euro!! Se, invece, un dipendente della società di recupero crediti si reca presso l’abitazione del debitore, la spesa da rimborsare aumenta notevolmente, essendo pari a 50 euro ogni 500 euro dovuti dal debitore.

In questi casi, conviene attivarsi per farsi rappresentare da professionisti preparati che possono dialogare con le Finanziarie, anche al fine di evitare una emorragia di costi aggiuntivi, sanzioni e penali applicate dalle finanziarie che potrebbero rendere impossibile il pagamento del dovuto.

Noi di Spazio Legale siamo a Vs. completa disposizione per guidarvi in queste difficili e spiacevoli situazione che, purtroppo, oggi non sono più isolate.

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SEPARAZIONE: UNA NUOVA CONVIVENZA FA PERDERE IL DIRITTO DI AVERE SOLDI DALL’EX!

Negli ultimi anni abbiamo assistito a dei cambiamenti di orientamento della Suprema Corte sulla disciplina dei rapporti economici tra coniugi separati.

La Corte di Cassazione, infatti, ha sancito il principio seguente:  se la donna che percepisce l’assegno divorzile inizia una convivenza con un’altra persona e con questa forma una famiglia di fatto perde il diritto al mantenimento per sempre!  A prescindere dalle condizioni economiche del nuovo partner.

Questo perché: la scelta libera e consapevole di formarsi una nuova famiglia implica sempre l’assunzione di un rischio che non può certo ricadere sul precedente coniuge. Quindi chi decide di andare a convivere con un’altra persona, DEVE ACCETTARE il fatto che non vuole avere più legami con il precedente coniuge e tutti i relativi legami economici stabiliti in sede di separazione e divorzio.

MA ATTENZIONE: se la nuova convivenza non dovesse “funzionare”, il coniuge non può più tornare indietro e chiedere di nuovo l’assegno all’ex. Quindi la perdita del diritto all’assegno e’ irreversibile!

PROCEDURA DA SEGUIRE

La nuova convivenza non fa cessare automaticamente il diritto all’assegno. Bisogna fare molta attenzione a questo. Il coniuge, quindi, deve rivolgersi all’autorità giudiziaria chiedendo la decadenza dall’assegno per l’ex che ne usufruiva.  Dovrà, in pratica, DIMOSTRARE CHE L’EX HA INIZIATO UNA NUOVA CONVIVENZA!

Per prima cosa conviene andare a chiedere al Comune per vedere se l’ex, trasferendosi a vivere con il nuovo compagno, ha spostato  la residenza ed è entrato a far parte del nuovo nucleo familiare.  poi dovrà dimostrare “la nuova vita” dell’ex.

Una precisazionenon occorre provare che la nuova relazione sia amorosa e a che livello di intimità sia arrivata (anche perché sarebbe impossibile), ma basta dimostrare la convivenza per una sorta di legame affettivo tra i due.

COSA SI DEVE PROVARE

In buona sostanza, il marito che vuole ottenere la revoca dell’assegno dovrà dimostrare solo che l’ex moglie coabita con un’altra persona in modo stabile (ossia da un lasso di tempo apprezzabile); sarà poi quest’ultima semmai, per difendersi, a dover dimostrare che non si tratta di una convivenza more uxorio ma di una semplice amicizia.

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE

La Cassazione, nelle sue ultime decisioni, arriva a dichiarare che NON E’ NECESSARIA LA COABITAZIONE, basta provare l’inizio di un nuovo legame fra l’ex ed il nuovo compagno/a.

Infatti «può esistere una famiglia di fatto o una stabile convivenza, intesa come comunanza di vita e di affetti, in un luogo diverso rispetto a quello in cui uno dei due conviventi lavori o debba, per suoi impegni di cura e assistenza, o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia». Anche in tali casi quindi si perde l’assegno di mantenimento.

Ogni situazione va valutata nello specifico, ricostruendo la storia coniugale e cercando le varie soluzioni nel rispetto della legge.

Noi di Spazio Legale ti offriamo una consulenza completa. Queste vicende abbracciano settori del diritto,  fiscali ed altre competenze che vanno esaminate nel loro complesso.

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